2 Marzo- Ultimo giorno per l'invio della Comunicazione Dati Iva 2015

Oggi 2 marzo è l’ultimo giorno utile per l’invio della COMUNICAZIONE DATI IVA 2015 relativa all’anno di imposta 2014
Contribuenti obbligati e contribuenti esonerati
L’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati Iva riguarda tutti i titolari di partita Iva, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili, oppure non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche.
Sono esclusi dall’adempimento:
• i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva, in forma autonoma, entro il mese di febbraio
• i contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva (ad esempio gli imprenditori agricoli in regime di esonero, oppure gli imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda)
• gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali
• i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
• le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale
• le persone che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd “nuovi minimi”).
Si ricorda che la comunicazione non ha natura dichiarativa di conseguenza sono inapplicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all’articolo13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati, richiamato dal comma 6, dell’articolo 8-bis del d.P.R. n. 322 del 1998. Poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.Fonte: ABCFisco



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