La Cassazione conferma con vigore l’obbligo di motivazione degli atti tributari

Con una interessante e recente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l’obbligo di motivazione imposto all’A.F. per gli atti di accertamento tributari. L’aspetto più interessante della pronuncia in commento è costituito dal fatto che i Giudici di Piazza Cavour hanno esaustivamente chiarito che la funzione di “provocatio ad opponendum” storicamente riconosciuta dalla Giurisprudenza di legittimitàagli atti di accertamento tributario, non può limitare il dovere per l’A.F. di motivare adeguatamente i propri atti. Infatti – sostiene la Suprema Corte -, «… sebbene ancora richiamata da alcune pronunce …, la teoria dell’accertamento tributario come provocatio ad opponendum può ritenersi pressoché espunta dal più recente e accorto panorama giurisprudenziale.
Diversamente da quanto affermato dalla ricorrente [Agenzia delle Entrate, ndr.], l’avviso di accertamento – comunque composto nella sua motivazione (a differenza di quanto invece ritenuto dalle meno recenti sentenze di questa corte) – non può essere qualificato alla stregua di mezzo semplicemente finalizzato ad indurre il destinatario ad avvalersi dei rimedi processuali oppositori. Non può esserlo, in particolare , dopo che la riforma del processo tributario del 1992 ha eliminato ogni spazio di contiguità tra le commissioni tributarie e l’amministrazione erariale.
La provocatio ad opponendum postula invero l’identità (magari per comune scaturigine) dell’organo emittente l’atto opponibile e dell’organo chiamato a decidere sull’opposizione. E non può esserlo dopo l’emanazione, nel 2000, dello statuto dei diritti del contribuente, che ha definitivamente sancito, mediante l’art. 7, la funzione specifica della motivazione degli atti tributari secondo quanto prescritto dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990.
Di contro l’avviso di accertamento, nella combinazione dei dati normativi appena citati, è oggi costruito come atto terminale di un ben preciso procedimento amministrativo, l’esito del quale deve trovare riscontro nella motivazione dell’atto stesso mediante indicazione dei presupposti di fatto acquisiti e delle ragioni giuridiche della pretesa fiscale …» (Cass. Trib. Sentenza n. 22003/14 depositata il 17.10.2014).Fonte Abc Fisco



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