Il Nuovo Ravvedimento Operoso introdotto con la legge di stabilità 2015

Con l’intento di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, con la Legge di Stabilità 2015 sono state introdotte nuove fattispecie di ravvedimento operoso che consentono al contribuente di “correggere” i proprio errori od omissioni entro termini più ampi rispetto al passato.
Il comma 637 della legge 23.12.2014 n. 190 (Stabilità 2015), al dichiarato fine di «introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili», ha novellato l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, ampliando i termini per il ravvedimento e rimodulando le sanzioni previste a seconda del lasso temporale trascorso. Ulteriore rilevante innovazione, poi, è costituita dal fatto che i contribuenti potranno ravvedersi anche quando la violazione sia già stata constatata dall’A.F. e siano eventualmente già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Unico limite alla possibilità di ricorrere al ravvedimento, dunque, rimane l’avvenuta notifica di un avviso di liquidazione o di accertamento e la ricezione delle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (cfr. nuovo comma 1-ter dell’art. 13 D.Lgs. n. 472/97). Più precisamente, il novellato art. 13, prevede che le sanzioni applicabili nel caso di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, siano ridotte:

- ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se il ravvedimento viene eseguito entro il termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

- ad un nono del minimo se il ravvedimento avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;

- ad un ottavo del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

- ad un settimo del minimo se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;

- ad un sesto del minimo se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;

- ad un quinto del minimo se il ravvedimento avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della legge n. 4/1929, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt. 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs. n. 471/97;

- ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il Legislatore ha anche limitato l’ambito oggettivo di applicazione delle nuove disposizioni, compresa la deroga alla preclusione di cui al comma 1 del citato art. 13 (applicabilità del ravvedimento solo se la violazione non sia già stata constatata ovvero che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza), circoscrivendolo ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Coerentemente a quanto sin qui esaminato, poi, il comma 637 della Legge di Stabilità, ha eliminato sia l’istituto dell’adesione ai processi verbali di constatazione di cui all’art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/97, sia la possibilità di definire l’accertamento aderendo ai contenuti dell’invito al contraddittorio di cui all’art. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, del D.Lgs. n. 218/97 (ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA) e di cui all’art. 11, comma 1-bis dello stesso decreto (ai fini delle imposte indirette quali l’imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni ecc.).

I commi 638 e 639 della Legge di Stabilità, infine, disciplinano il regime transitorio consentendo, con specifico riferimento alla fase di accertamento, un passaggio graduale dalla vecchia alla nuova disciplina. Più precisamente il Legislatore ha stabilito che gli istituti dell’adesione ai contenuti degli inviti al contraddittorio di cui agli artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218/97 nonché l’adesione ai contenuti del PVC di cui all’art. 5-bis del medesimo decreto, continuano ad applicarsi agli atti notificati entro il 31.12.2015. Infine, l’abrogazione delle disposizioni relative alle sanzioni in sede di acquiescenza, opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1º gennaio 2016.

Fonte ABCFisco



Torna Alle Notizie





Altri Articoli
Pensioni, scatta il nuovo adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita
Crisi:5 mila Avvocati pronti a mollare
Il Nuovo Ravvedimento Operoso introdotto con la legge di stabilità 2015
12 Marzo - Ultimo giorno per la certificazione Unica 2015
2 Marzo- Ultimo giorno per l'invio della Comunicazione Dati Iva 2015
Nuovo regime dei minimi 2015 accesso ampliato
Novità Iva 2015: SPLIT PAYMENT
Inail: Pubblicato bando Isi 2014 incentivi per la sicurezza sul lavoro
Bollo veicoli storici:novità 2015 e caos
IMU Terreni Agricoli e Non
Appello tributario semplificato
Dal 2015 “nuova” sospensione feriale
Nuovo regime dei minimi 2015. Per i professionisti tanti dubbi, discriminazioni e svantaggi.
Niente studi di settore per l’artigiano al primo anno effettivo di attività
Alle neomamme non si applicano gli studi di settore
La Cassazione conferma con vigore l’obbligo di motivazione degli atti tributari
I 10 avvocati più potenti d’Italia
Impugnazione da parte dello straniero del decreto di espulsione
Novità per il Codice della strada - Aggiornamento Carta di Circolazione
L’accertamento con adesione non sempre sospende i termini
Vendita di Personal Computer e Licenza D'uso del Sistema Operativo
Irregolare la verifica condotta nei confronti di società estinta invece che dei soci, non avvisati
Nuovo Codice Deontologico Forense - Entrata in vigore 15/12/2014
L’APE (attestato di prestazione energetica) esente da bollo e da imposta di registro
E’ illegittimo l’avviso di accertamento basato solo su Studi di Settore
Infortunio in itinere: nessun risarcimento se l'uso della propria autovettura non era necessario
Padre condannato per aver registrato le telefonate dei figli minori
Coniuge Inadempiente: Risarcimento danno alla ex moglie
L'utilizzo di Facebbok durante l'orario di lavoro legittima il licenziamento
Colloquio tra un indagato ed un avvocato amico: è utilizzabile l’intercettazione?
Associazione estinta accertamento non valido
Nullità della notificazione in proprio eseguita direttamente dall'avvocato
Bonus Bebè – Contributo previsto per gli anni 2013-2014 e 2015